Precari Enti locali e Regione -Le Funzioni pubbliche di CGIL -CISL e Uil scrivono al Presidente della Regione.

 

Da anni queste Organizzazioni Sindacali sono impegnate a risolvere l’annoso fenomeno del precariato.

Come categoria abbiamo affrontato il tema nel pubblico impiego, nella considerazione che proprio nella nostra regione, l’utilizzo del precariato coinvolge, da moltissimi anni, un numero consistente di lavoratori.

Purtroppo, dobbiamo prendere atto che nonostante la recente emanazione di norme nazionali e regionali più favorevoli alla risoluzione del nodo precari, in questi anni, pochissimi lavoratori precari hanno potuto beneficiare delle norme per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Ad oggi, il quadro normativo è regolato dalla Regione Siciliana con la L.R. 27/2016 che di fatto ha anticipato i contenuti della successiva norma nazionale che con l’art.20 del D.Lgs 25/05/2017 n. 75, detta disposizioni sul “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”.

Considerata la moltitudine di tipologie contrattuali e la diversa collocazione dei lavoratori interessati (Enti Locali , Amministrazione Regionale, Enti di cui all’art. 1 della L.r 10 del 2000) , è necessario, al fine di trovare la necessaria soluzione, affrontare  la materia nel dettaglio , Le chiediamo pertanto, un urgente incontro .Nelle more, elenchiamo alcune criticità che di fatto bloccano i processi di stabilizzazione :

STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DEGLI ENTI LOCALI

La legge regionale n. 27 /2016 disciplina la stabilizzazione dei contratti di lavoro instaurati con gli Enti Locali, di cui all’art.30 della L.R. 5/2014.  Diversamente ,dalle dichiarazioni   di “avere stabilizzato tutti i precari”r,ese  dall’uscente Presidente Crocetta, in occasione della campagna elettorale   la  legge regionale n. 27 /2016 ,non ha trovato  la giusta applicazione in molti Enti Locali . Ila maggioranza dei Sindaci, infatti, non   ha avviato  alcun piano di stabilizzazione  , prendendo a pretesto  la mancanza di direttive da parte dei competenti organi regionali.

Questo nonostante la Giunta Regionale avesse lo scorso 15 Settembre 2017, conferito mandato, ai due dipartimenti regionali, della funzione pubblica e degli enti locali, ciascuno per quanto di competenza, di avviare le procedure di stabilizzazione in applicazione della vigente normativa regionale e statale, per il superamento del precariato storico sia della Regione Sicilia che degli Enti locali.

Mentre per i lavoratori dell’amministrazione regionale il Dipartimento competente ha provveduto ad emanare apposita direttiva, lo stesso non è avvenuto per i dipendenti degli enti locali.

L’elemento nodale che blocca il processo di stabilizzazione, a nostro parere, è la verifica di eventuali esuberi dei dipendenti delle ex province. Il Dipartimento delle Autonomie Locali, ai fini dell’avvio delle procedure di stabilizzazione, con nota prot. 14727 del 13 settembre 2017, ha chiesto  agli Enti di area vasta l’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’art.2  della L.R. n.27 del 2016. Dall’indagine conoscitiva è emerso che solo tre su nove  ex province (Catania Enna e Palermo hanno raggiunto l’obiettivo )della riduzione della spesa del personale  in misura pari al 15% .Mentre  la città Metropolitana di Messina ha sollevato due problematiche ( modalità di calcolo della riduzione dei costi e sulla possibilità che la citata riduzione possa compromettere il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti delle ex province) .Tali problematiche meritano un approfondimento.

Le scriventi segreterie  ritengono sia  necessario e improcrastinabile lavorare su una direttiva, una circolare esplicativa dei percorsi da seguire secondo quanto già normato dalla stessa L.R.   27/2016., al fine di avviare immediatamente  i processi in quei Comuni dotati di  adeguate risorse assunzionali.

Non è superfluo sottolineare che è necessario, per alcuni aspetti, procedere all’armonizzazione della normativa regionale con quella nazionale ,riguardo sia alla durata dei processi di stabilizzazione che il nodo della modalità di assunzione.

Da segnalare inoltre la necessità di riformulare il comma 8 dell’art.3 della L.R.27/2016 laddove dispone La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall’ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma

Inoltre considerato l’approssimarsi della scadenza contrattuale prevista dal comma 9 del medesimo articolo di legge, fissata al 31/12/2018  è necessario intervenire con urgenza, per modificare il termine di scadenza In armonia con il D.Lgs 25/05/2017 n. 75 che invece dispone che le procedure di stabilizzazione possono essere attuate nel triennio 2018/2020.

Ciò si rende necessario per consentire ai Comuni interessati di stabilizzare quante più unità possibili, in un tempo più ampio, consentendo di utilizzare le maggiori risorse assunzionali che si renderanno disponibili dai prossimi pensionamenti.

L’allungamento dei termini di stabilizzazione potrebbe consentire anche, un’azione politica da parte del nuovo Governo, atta ad avviare processi di mobilità anche presso altre amministrazioni pubbliche, come previsto per i lavoratori ASU…. e rendere minimale il ricorso a soluzioni già paventate con il comma 17 dell’art. 3 della L.R. 27/2016. Laddove recita “ La Regione adotta le iniziative necessarie per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione”.

e scongiurare  la disposizione prevista dalla dall’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30, comma 3, e dall’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio.

Altro elemento che ha rallentato    stabilizzazione. riguarda l’utilizzo del fondo ordinario per la parte relativa alla quota complementare per la copertura finanziaria del fabbisogno finanziario.  Per alcuni comuni l’utilizzo della quota complementare da destinare ai precari è superiore della quota del fondo ordinario. Inoltre, risulta particolarmente complicata la stabilizzazione dei precari in servizio presso gli Enti dissestati laddove si consideri che comuni dissestati, nell’ultimo triennio, non partecipano  alla spesa dei contratti.

Assunzione dei dipendenti a tempo determinato in servizio presso gli Uffici della  Regione Sicilia :

È urgente e necessario portare a compimento il percorso di stabilizzazione dei 598 dipendenti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con la Regione Siciliana, di cui all’art. 32 della L.R. 5/2014.

Tale percorso è già stato avviato con la Legge Regionale 29 dicembre 2016, n.27, pubblicata nella G.U.R.S. 31 dicembre 2016, n.58, confermato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 413 del 15/09/2017 e ribadito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 23/10/2017.

Così come relazionato dall’Assessorato Regionale Delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con la nota prot.99446 del 13/09/2017 facente parte integrante della Deliberazione n.413, si tratta di 598 contratti di lavoro a tempo determinato, in servizio presso vari Dipartimenti Regionali, specificatamente;

  • 285 unità ascrivibili al bacino della “Protezione Civile” (art.23 quater L.R. 23/98) con varie tipologie (Italtel-Sirap, Province-Parchi-Soris-Fiori);
  • 221 unità nel bacino “acqua e rifiuti” (art. 7 comma 2 L.R. 19/2005)
  • 40 unità Piano assetto idrogeologico;
  • 14 unità VIA-VAS;
  • 20 unità ex ASU;
  • 10 unità Aziende Turismo;
  • 8 ex PUC.

 

ascrivibili alle seguenti categorie:

  • 258 Funzionari categoria D;
  • 282 Istruttori categoria C;
  • 37 Collaboratori categoria B;
  • 21 Operatori categoria A.

La stabilizzazione delle 598 unità, risulta coerente sia con i fabbisogni rilevati che con la dotazione organica, in considerazione della previsione pluriennale di riduzione dell’organico in servizio a seguito dei pensionamenti.

Tale personale è già stato convocato dal Dipartimento Regionale della funzione Pubblica e del Personale, per dichiarare e documentare le rispettive modalità di reclutamento, atteso che per coloro i quali sono stati assunti tramite procedure concorsuali, le richiamate norme Nazionali e Regionali consentono la trasformazione del contratto.

Per tutto quanto sopra esposto si chiede:

  • l’adozione urgente da parte dell’Organo di Governo, del “Piano triennale dei fabbisogni” di personale, di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs 75/2017;
  • Di definire le procedure e l’avviamento del percorso di stabilizzazione per quella parte di dipendenti a tempo determinato in servizio, NON assunti a seguito di procedure concorsualI

PRECARI IRSAP

Riteniamo non sufficiente l’attivazione delle procedure per  precari Lsu delle ex Asi, attraverso la conferma del loro utilizzo e la predisposizione dei relativi piani di stabilizzazione previsti dalla L.R. 9 maggio 2017 n. 8, art. 11 . Le scriventi OO.SS. , chiedono  di  porre fine alla annosa vicenda sul subentro giuridico dell’Irsap nella utilizzazione di tutti i lavoratori precari .
Tale subentro,  è espressamente previsto dalla Circolare dell’Assessorato Regionale Alle Attività Produttive n. 1576 del 28 marzo 2012 , pubblicata nella GURS n. 16/2012 e  ulteriormente  richiamata e sottolineata nelle premesse del parere dell’Ufficio legale e Legislativo del 09 ottobre 2017.

Da troppo tempo la predetta Circolare è stata ignorata e disattesa, con grave nocumento per la tranquillità dei lavoratori , ai quali, ancora oggi, resta preclusa la possibilità di stabilizzazione definitiva prevista dalla Legge Madia,  in quanto impropriamente lasciati alle dipendenze delle Asi in Liquidazione, pur essendo utilizzati ed inseriti  dall’Irsap nel proprio organico lavorativo, già da diversi  anni.

La mancata immediata attivazione delle procedure di subentro dell’Irsap nei contratti in essere e nelle attuali posizioni giuridiche dei dipendenti precari, ci vedrà costretti ad attivare, ulteriori forme di tutela  dei lavoratori.

Alla luce di quanto esposto, si chiede un urgente incontro.

Certi di un sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere gli auguri di buon lavoro.

 

 

 

FP CGILCISL FPUIL FPL
Clara CrocèMario Basile                                        Luca Crimi
Gaetano AgliozzoPaolo MonteraEnzo Tango

 

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